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Regesto

Misure provvisionali per la durata del processo di divorzio di due coniugi stranieri; competenza per prendere delle misure di protezione di minorenni; art. 49 cpv. 1 OG; art. 85 cpv. 1 e 3 LDIP; art. 15 della Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni.
1. Decisioni pregiudiziali e incidentali ai sensi dell'art. 49 cpv. 1 OG (consid. 1a).
2. Giusta l'art. 85 cpv. 1 LDIP in materia di protezione dei minorenni è, linea di principio, applicabile la convenzione dell'Aia; la riserva fondata sull'art. 15 della convenzione non ha quindi alcuna portata giuridica (consid. 3).
3. L'art. 85 cpv. 3 LDIP crea una competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri per prendere misure in favore dei minorenni in casi urgenti (consid. 4).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 49 cpv. 1 OG, art. 85 cpv. 1 e 3 LDIP, art. 85 cpv. 1 LDIP, art. 85 cpv. 3 LDIP