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Regesto

Graduatoria e distribuzione in un concordato con abbandono dell'attivo.
Ai crediti garantiti da pegno, le regole del fallimento sono applicabili, in una siffatta liquidazione:
a) Quando il pegno è proprietà del debitore e, quindi, appartiene alla massa sarà compreso nella graduatoria come credito non garantito soltanto per l'ammontare della pretesa che non è coperto dal pegno, conformemente all'art. 219 cpv 1 a 4 LEF. Le regole di cui all'art. 316 o LEF sulla presa in considerazione della realizzazione del pegno all'atto della distribuzione, si riferiscono soltanto a questo caso. L'art. 316 k LEF nulla vi cambia; portata di questo disposto.
b) Quando il pegno è proprietà di un terzo, si iscrive come credito, in conformità dell'art. 61 cpv. 1 RUF, l'integralità dell'ammontare riconosciuto, senza riguardo al diritto di pegno; per la distribuzione si deve tener conto dell'art. 61 cpv. 2 RUF.
Di conseguenza, si determina, nella procedura di collocazione, anche il diritto di proprietà del debitore o di un terzo sull'oggetto del pegno. La decisione sulla graduatoria che ha acquistatoforza di cosa giudicata è determinante per la distribuzione. È riservata la nullità di una graduatoria ottenuta mediante false indicazioni.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 219 cpv 1 a 4, art. 61 cpv. 1 RUF, art. 61 cpv. 2 RUF