Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 22 cpv. 1 lett. b LADI; art. 19 e art. 7 cpv. 1 LAFam.
L'art. 22 cpv. 1 LADI prevede una chiara disciplina di coordinamento tra la LADI e la LAFam in materia di assegni familiari (consid. 4.1).
Anche se l'avente diritto prioritario secondo la LADI non esercita il suo diritto agli assegni familiari, l'altro genitore senza attività lucrativa non può prevalersi sussidiariamente della sua qualità di avente diritto a norma della LAFam per vedersi versare le prestazioni. La normativa dell'art. 22 cpv. 1 LADI secondo cui è stabilito l'avente diritto prioritario alle prestazioni non può essere modificato dal comportamento degli aventi diritto, così come disciplina l'art. 7 cpv. 1 LAFam (consid. 4.2).
È stata lasciata aperta la questione se, in una situazione del genere, si giustifichi di riconoscere al figlio e al suo rappresentante legale, un interesse degno di protezione a far valere dinanzi alla cassa competente la pretesa dell'avente diritto prioritario (consid. 4.3).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 22 cpv. 1 LADI, Art. 22 cpv. 1 lett. b LADI, art. 19 e art. 7 cpv. 1 LAFam, art. 7 cpv. 1 LAFam