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Regesto

Organizzazione degli uffici dei fallimenti (art. 1 segg. LEF).
Sotto il profilo del diritto federale, nulla può eccepirsi al fatto che l'ufficio dei fallimenti di Lucerna-Campagna e quello di Lucerna-Città siano riuniti nella stessa sede e siano diretti dallo stesso funzionario. Tale disciplina rientra nella competenza lasciata ai Cantoni di determinare direttamente l'organizzazione degli uffici dei fallimenti e l'attribuzione del relativo personale.