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Regesto

Art. 26bis cpv. 1 OVPF; estinzione, per decorso del tempo, dell'obbligo di rimboscare un terreno o di effettuare un rimboschimento compensativo.
1. Anche le pretese di diritto pubblico non aventi carattere patrimoniale possono soggiacere alla prescrizione (consid. 3a). Eccezione per i cosiddetti beni "di polizia" (consid. 3b).
2. Applicazione, in materia di prescrittibilità dell'obbligo di rimboscare, della distinzione esistente in diritto fiscale tra la prescrizione del diritto di procedere alla tassazione e quella del diritto di esigere il pagamento del credito fiscale (consid. 4).
3. Il diritto delle autorità di ordinare, dopo un dissodamento illegittimo, il rimboschimento del terreno dissodato o un rimboschimento compensativo, è soggetto a un termine di perenzione di trent'anni; applicazione analogica della regola stabilita dall'art. 662 CC (consid. 6a, b). Sono riservati i casi di protezione della buona fede e di acquisti effettuati in buona fede (consid. 6c).
4. Prescrittibilità nella fattispecie concreta dell'obbligo di rimboscare; questione lasciata indecisa (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: Art. 26bis cpv. 1 OVPF, art. 662 CC