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Regesto

Revoca del permesso di costruzione.
1. Condizioni generali cui soggiace la revoca di atti amministrativi. Riservate le norme e la prassi dei Cantoni, la revoca di atti amministrativi disposta da un'autorità di vigilanza soggiace ai medesimi requisiti di quella decisa dall'autorità che ha emanato l'atto viziato (consid. a; precisazione della giurisprudenza).
2. Nel Cantone Ticino la revoca del permesso di costruzione prevista dall'art. 65 del regolamento di applicazione della legge edilizia deve avvenire, in sostanza, secondo i principi generali sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Ciò vale anche per la revoca pronunciata dal Consiglio di Stato nella veste di autorità di vigilanza sui Comuni e sui Dipartimenti (consid. b).
3. Se il permesso di costruzione è stato rilasciato dopo una procedura di accertamento e di opposizione nel corso della quale sono stati esaurientemente vagliati gli opposti interessi in gioco, la revoca è ammissibile soltanto in presenza di una grave violazione di un interesse pubblico eminente: caso di applicazione (consid. c).

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Referenzen

Artikel: art. 65 del