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Regesto

Legge federale sull'imposta preventiva (LIP).
1. Il trasferimento dell'imposta preventiva al beneficiario della prestazione imponibile (art. 14 LIP) costituisce, per il contribuente, un obbligo di diritto pubblico (consid. 3a).
2. L'imposta preventiva può essere addossata al beneficiario della prestazione imponibile anche in epoca successiva al pagamento o all'accreditamento della prestazione stessa (consid. 3b).
3. Quando la traslazione dell'imposta è contestata, l'AFC deve adottare le decisioni necessarie per assicurare l'adempimento dell'obbligo di trasferire l'imposta stessa e per salvaguardare in tal modo la sua riscossione (art. 41 lett. a LIP); in questo contesto, i rapporti civilistici ed economici esistenti fra il debitore e il beneficiario della prestazione imponibile sono irrilevanti (consid. 3c).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 14 LIP, art. 41 lett. a LIP