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Regesto

Art. 52, art. 53 cpv. 1 e art. 71 cpv. 1 LPP; art. 49 segg., art. 35 e 50 cpv. 3 OPP 2 (nella versione in vigore fino al 31 marzo 2000), art. 57 cpv. 1 e 2 OPP 2 (nella versione in vigore dal 1° giugno 1993 fino al 31 marzo 2004), art. 58 OPP 2; responsabilità dell'organo di controllo per investimenti presso il datore di lavoro.
L'organo di controllo deve effettuare solo un esame di legittimità e non anche di opportunità della gestione dell'istituto di previdenza (consid. 6.2.2).
Lasciata aperta la questione di sapere se e in quale misura la liquidità è di regola soggetta a verifica (consid. 6.2.3).
Non sono di per sé inammissibili gli investimenti patrimoniali finanziati a credito (consid. 6.2.6).
Lasciata aperta la questione di sapere se al posto dell'effettiva prestazione dei contributi LPP possa registrarsi anche un credito dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro (consid. 6.3).
Concetto di solvibilità, da distinguere da quello di indebitamento eccessivo ai sensi dell'art. 725 CO (consid. 6.3.3.3).
Sotto l'aspetto del nesso di causalità adeguata, pur in presenza di un comportamento contrario ai propri obblighi, la responsabilità viene meno se il danno non poteva comunque essere impedito anche facendo prova della diligenza richiesta; ciò che si è avverato nel caso di specie (consid. 7.3 e 7.3.2.2).

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Referenzen

Artikel: Art. 52, art. 53 cpv. 1 e art. 71 cpv. 1 LPP, art. 35 e 50 cpv. 3 OPP 2, art. 57 cpv. 1 e 2 OPP 2, art. 58 OPP 2 mehr...