Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 4 CF (arbitrio); doppia imposizione intercomunale (Vallese).
L'art. 46 cpv. 2 CF non si applica alla doppia imposizione da parte di comuni d'uno stesso cantone. Tuttavia, se il diritto cantonale rinvia espressamente, ai fini della ripartizione tra i comuni dell'ammontare dell'imposta, alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, le regole stabilite da tale giurisprudenza divengono regole del diritto cantonale, la cui applicazione può essere riesaminata dal Tribunale federale sotto il profilo di una eventuale violazione dell'art. 4 CF. Ripartizione fiscale tra due comuni vallesani: fattispecie.