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Regesto

Decreto federale concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli e la pubblicazione dei trasferimenti di proprietà fondiaria, del 6 ottobre 1989 (DFDA; RS 211.437.1).
Art. 4; prezzo d'acquisto determinante in caso di alienazione anticipata di un fondo acquistato in occasione di una realizzazione forzata.
1. Ove l'alienante abbia acquistato il fondo in occasione di pubblici incanti intervenuti nel quadro di una realizzazione forzata, la perdita da lui subita in relazione al mutuo garantito da pegno immobiliare non può essere aggiunta al prezzo di aggiudicazione del fondo. Tale perdita non fa parte del prezzo di acquisto ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 DFDA e non può esserne tenuto conto nel calcolo dell'utile secondo l'art. 4 cpv. 1 lett. a DFDA (consid. 2).
2. Per la questione se sia stato conseguito un utile ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. a del decreto federale urgente 1 è irrilevante la prova dell'esistenza o inesistenza di un effettivo intento speculativo. È parimenti irrilevante se il prezzo d'acquisto sia stato a suo tempo adeguato e se lo sia attualmente il ricavo dell'alienazione (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 cpv. 2 DFDA, art. 4 cpv. 1 lett. a DFDA, art. 4 cpv. 1 lett. a del