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Regesto

Art. 29a e 178 cpv. 3 Cost.; art. 60 LFPr; art. 68a OFPr; contributo di formazione professionale reso obbligatorio per dichiarazione del Consiglio federale; competenza decisionale dell'organizzazione del mondo del lavoro; azione di diritto amministrativo; diritto intertemporale.
Criteri posti dall'art. 178 cpv. 3 Cost. per affidare compiti amministrativi ad organizzazioni che non fanno parte dell'amministrazione federale (consid. 7.1-7.3), così come condizioni alle quali queste ultime possono rendere delle decisioni amministrative (consid. 6 e 7.4). Conferma della natura di diritto pubblico del contributo di formazione professionale reso obbligatorio dal Consiglio federale (DTF 137 II 399; consid. 7.3.2).
Prima dell'entrata in vigore dell'art. 68a OFPr, che si fonda su una clausola di delegazione legislativa sufficiente, le organizzazioni del mondo del lavoro non potevano rendere delle decisioni relative al prelievo di contributi di formazione professionale dichiarati obbligatori; esse dovevano promuovere un'azione di diritto amministrativo davanti all'autorità cantonale competente (consid. 7 e 8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 137 II 399

Artikel: art. 68a OFPr, Art. 29a e 178 cpv. 3 Cost., art. 60 LFPr, art. 178 cpv. 3 Cost.