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Regesto

1. Ordine cronologico nel quale vanno scontate le pene da eseguire in comune.
Il diritto federale non contiene alcuna disposizione che stabilisca in quale ordine vadano scontate le pene da eseguire in comune (consid. 2). Non possono essere censurate le autorità che facciano, in tal caso, eseguire dapprima le pene la cui prescrizione sia prossima (consid. 3).
2. Art. 38 n. 4 cpv. 6 CP.
La decisione di ricollocamento pronunciata dall'autorità competente ai sensi dell'art. 38 n. 4 cpv. 1 CP costituisce l'ordine di far eseguire la pena residua conformemente all'art. 38 n. 4 cpv. 6 CP (consid. 5b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 38 n. 4 cpv. 6 CP, art. 38 n. 4 cpv. 1 CP