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Regesto

Principio della separazione dei poteri, art. 5 n. 4 CEDU; ordinanza zurighese del 29 ottobre 1980 sull'adeguamento del diritto cantonale alla modificazione del CC del 6 ottobre 1978 concernente la privazione della libertà a scopo d'assistenza.
Il Consiglio di Stato zurighese non ha violato il principio della separazione dei poteri deducendo dall'art. 52 cpv. 2 del Titolo finale del CC d'essere competente ad inserire mediante ordinanza nella legge cantonale d'introduzione del Codice civile le disposizioni necessarie all'applicazione delle nuove norme del Codice civile sulla privazione della libertà a scopo d'assistenza (consid. 2, 3).
La "Commissione psichiatrica giudiziaria" prevista dal § 117i di detta ordinanza e nominata dal Consiglio di Stato costituisce un "tribunale" ai sensi dell'art. 5 n. 4 CEDU (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 5 n. 4 CEDU, art. 52 cpv. 2 del