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Regesto

Art. 21 cpv. 2 del Regolamento del Tribunale federale dell'11 aprile 1935 concernente la procedura di concordato per le banche e le casse di risparmio.
1. Nel concordato delle banche e delle casse di risparmio il debitore è legittimato a formare reclamo contro lo stato di riparto se ha un interesse giuridico degno di protezione. Quando il debitore è una società anonima spetta al consiglio di amministrazione decidere circa la convenienza di formare un reclamo (poco importa che il mandato degli amministratori non sia stato rinnovato dopo la concessione della moratoria concordataria) (consid. 1).
2. Portata del ricorso del debitore in materia di concordato bancario. Questione lasciata aperta (consid. 2).
3. L'art. 21 cpv. 2 del regolamento dell'11 aprile 1935 si applica unicamente nel caso in cui i crediti non sono integralmente coperti; quando la realizzazione dell'attivo dà un eccedente deve servire alla copertura degli interessi che i creditori avrebbero potuto reclamare, in assenza di concordato, per il periodo successivo alla concessione della moratoria (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 21 cpv. 2 del