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Regesto

Applicazione per analogia dell'art. 269 LEF ai dividendi delfallimento non riscossi alla scadenza del termine decennale di prescrizione.
1. Così come in caso di concordato con abbandono dell'attivo (art. 316 q cpv. 2 LEF) e di concordato bancario (art. 42 cpv. 2 del regolamento del Tribunale federale dell'11 aprile 1935 concernente la procedura del concordato per le banche e le casse di risparmio), i dividendi del fallimento non ritirati nel termine di dieci anni devono essere ripartiti dall'ufficio; l'art. 269 LEF é applicabile per analogia.
2. Se, nonostante le indagini richieste dalle circostanze, l'ufficio non trova più taluni creditori che hanno partecipato alla ripartizione principale, nè i loro successori, l'importo residuo sarà ripartito tra i creditori che poterono essere raggiunti.

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Referenzen

Artikel: art. 269 LEF, art. 42 cpv. 2 del