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Regesto

Diritto dell'ufficio del fallimento di staggire dei beni.
1. La cessazione delle esecuzioni dirette contro il debitore conseguente all'apertura del fallimento (art. 206 LEF) priva di oggetto i processi di rivendicazione pendenti (consid. 1).
2. L'amministrazione del fallimento può rivendicare alla massa un immobile non iscritto a nome del debitore nel registro fondiario solo proponendo l'azione. Ciò vale anche per l'immobile pignorato prima dell'apertura del fallimento. Portata dell'art. 199 cpv. 1 LEF (consid. 2).
3. L'ufficio del fallimento non può staggire gli oggetti in possesso di un terzo, che ne rivendica la proprietà, fin tanto che il giudice non abbia deciso che appartengono alla massa (consid. 3).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 206 LEF, art. 199 cpv. 1 LEF