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Regesto

Art. 1 lett. e, e art. 4 num. 1 della Convenzione di Ginevra per l'esecuzione delle sentenze arbitrali estere, del 26 settembre 1927.
1. Riserva dell'ordine pubblico del paese dove l'esecuzione della sentenza è stata invocata. Esecutività di una sentenza della Chambre arbitrale de Paris in una controversia sorta tra una ditta francese appartenente a un'associazione affiliata alla Chambre arbitrale e una ditta svizzera. Conseguenze del fatto che una parte ha compiuto, senza formulare riserve, atti davanti a un tribunale arbitrale la cui costituzione poteva dare luogo a contestazioni (consid. 4).
2. Condizioni formali cui deve soddisfare la copia di un giudizio arbitrale prolato in Francia prodotta con la domanda di exequatur (consid. 5).