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Regesto

Clearing: Può il debitore svizzero chiedere successivamente la restituzione, in Svizzera, dell'ammontare pagato nel servizio disciplinato dei pagamenti o il versamento, all'estero, a un nuovo beneficiario - nella fattispecie a lui medesimo -?
1. Ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo (DF 28 settembre 1956 concernente misure economiche di fronte all'estero, art. 6 lett. c).
2. Liquidazione del vecchio clearing germano-svizzero; "effetto liberatorio" del pagamento fatto dal debitore svizzero (DCF 26 febbraio 1946, art. 5; Accordo di liquidazione conchiuso, il 16 luglio 1956, con la Repubblica federale di Germania).