Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Compensazione nel fallimento.
1. I crediti della massa devono essere compensati con i debiti della massa, segnatamente con il dividendo. I crediti del fallito possono invece essere compensati soltanto con l'ammontare complessivo dei crediti insinuati (consid. 1).
2. Circa la nozione di credito della massa (consid. 2).
3. Al momento della ripartizione, l'amministrazione del fallimento può ancora compensare un credito contro il fallito, che è stato ammesso nella graduatoria, con un credito del fallito di cui, in seguito a cessione a scopo di garanzia, un terzo ancora era titolare al momento del deposito della graduatoria e che è passato nella massa solo successivamente, mediante retrocessione (consid. 3 a 6)
4. Fissazione di un termine al creditore che contesta il credito del fallito per far valere il dividendo di cui è privato in seguito alla compensazione; questo termine dev'essere adeguato e l'art. 250 LEF non è applicabile (consid. 7).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 250 LEF