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Regesto

Art. 4 e art. 31 Cost.; disciplina della professione d'avvocato.
1. Legittimazione ricorsuale; l'ammonimento o la riprensione di un avvocato lede un interesse giuridicamente protetto di quest'ultimo (consid. 1b).
2. Delimitazione fra attivitą professionale e attivitą extra-professionale dell'avvocato, ai sensi del § 10 della legge sull'avvocatura del cantone di Basilea Cittą (consid. 3).
3. Nella procedura giudiziaria l'avvocato gode di un diritto di libera critica. Egli viola i doveri della sua professione solo se la sua critica ha luogo in mala fede o in forma lesiva dell'onore (consid. 4).
4. Gli stessi principi sono applicabili nell'ambito della procedura relativa alla domanda di grazia nel cantone di Basilea Cittą (consid. 5); nella fattispecie essi non sono stati violati (consid. 6).

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Artikel: Art. 4 e art. 31 Cost.