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Regesto

Compensazione nel fallimento (art. 213 LEF)
1. Un credito ammesso in una graduatoria cresciuta in giudicato deve nuovamente essere giustificato se opposto in compensazione a una pretesa della massa fatta valere da creditori cessionari? (portata della graduatoria) (consid. 1).
2. Per l'impugnazione di un negozio giuridico concluso tra il debitore (futuro fallito) e il suo creditore (futuro creditore del fallito) e suscettibile di rendere possibile la compensazione sono determinanti le regole dell'azione revocatoria (art. 285 e segg. LEF) e non quelle dell'art. 214 LEF (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 213 LEF, art. 214 LEF