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Regesto

Fallimento; realizzazione dei diritti relativi ad una promessa di vendita accompagnata da un diritto di compera annotato nel registro fondiario.
1. Modo di procedere ove sia litigioso se i diritti relativi ad una promessa di vendita spettino al fallito o a un terzo (consid. 2).
2. Rientra nel potere di apprezzamento dell'amministrazione del fallimento (rispettivamente: dell'insieme dei creditori) di decidere se vendere a trattative private i diritti relativi ad una promessa di vendita, o subentrare nel contratto, o tentare di revocare quest'ultimo e pretendere la restituzione di un acconto già versato (consid. 3).
3. Ove sia destinato a garantire una promessa di vendita, un diritto di compera può essere realizzato soltanto insieme con i diritti relativi a tale promessa (consid. 4).
4. Il trasferimento a un terzo dei diritti e degli obblighi relativi ad un contratto di compravendita può aver luogo soltanto con il concorso della controparte (consid. 4).

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