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Regesto

Compensazione di un credito di diritto privato contro la Confederazione con una pretesa di diritto pubblico della Confederazione.
1. La questione se un credito di diritto privato di una persona nei confronti di una divisione amministrativa della Confederazione possa essere compensato con una pretesa di diritto pubblico dell'Amministrazione federale delle contribuzioni nei confronti della stessa persona, non va decisa nella procedura di diritto amministrativo, bensì in quella civile (consid. 1).
2. L'Azienda delle PTT può, quale divisione amministrativa della Confederazione, compensare un credito fatto valere da una persona nei suoi confronti con un credito dell'Amministrazione federale delle contribuzioni nei confronti della stessa persona (consid. 2).
3. L'art. 213 cpv. 2 in relazione con l'art. 316m LEF esclude la compensazione soltanto per crediti la cui causa si fonda su fatti intervenuti dopo la pubblicazione della moratoria concordataria (conferma della giurisprudenza; consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 316m LEF