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Regesto

Art. 31 LVPF, 26 OVPF; dissodamento per la costruzione di un centro sportivo (campo di calcio e istallazioni per l'atletica).
- Principi generali concernenti il rilascio di permessi di dissodamento per la realizzazione di impianti sportivi; sussistenza in casu di un bisogno accresciuto oggettivo e concreto.
- Requisito dell'ubicazione vincolata ammesso nel caso in rassegna: la costruzione del centro nell'area boschiva permette di salvaguardare terreni agricoli di particolare pregio, classificati come tali nel piano regolatore comunale e facenti parte della superficie d'avvicendamento colturale che il Cantone è tenuto ad assicurare per l'approvvigionamento del Paese.
- Prevalenza dell'interesse pubblico alla costruzione del centro sportivo, connesso con quello volto alla salvaguardia di codesti terreni agricoli, sull'interesse alla conservazione del bosco già implicito nella legislazione forestale; obbligo di contenere nel minimo indispensabile il dissodamento, con revisione del progetto.

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Referenzen

Artikel: Art. 31 LVPF