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Regesto

Richiesta di risarcimento danni e torto morale presentata da un richiedente d'asilo rinviato nel suo paese di origine a seguito del rifiuto della sua richiesta, ma che, tornato in Svizzera, ha ottenuto l'asilo in ragione delle torture che avrebbe subito al suo rientro nel proprio paese di origine.
1. Esame dell'illiceità della decisione su ricorso del Dipartimento federale di giustizia e polizia che ha condotto al rinvio nel paese di origine (consid. 3 e 4).
- Fine e portata della regolamentazione prevista all'art. 12 LResp, che prevede che, in un procedimento per responsabilità, non può essere esaminata la legalità di provvedimenti, decisioni e sentenze cresciuti in giudicato (consid. 3c).
- Siccome la decisione su ricorso è passata in giudicato, l'art. 12 LResp è applicabile (consid. 4a). La richiesta di asilo dopo il rientro in Svizzera non ha alcuna rilevanza: la nuova procedura d'asilo fondava su di una fattispecie completamente diversa (consid. 4b).
2. Esame del comportamento, eventualmente illecito, delle autorità federali competenti tra la decisione su ricorso e l'esecuzione della decisione di allontanamento (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 12 LResp