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Regesto

Impugnabilitą di una concessione accordata per derivare acqua potabile da un corso d'acqua pubblico da parte del detentore di una concessione gią esistente per l'utilizzazione della forza idrica. LF sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre 1916 (LUFI), art. 43, 70; art. 99 lett. d, 101 lett. d OG.
1. Inammissibilitą del ricorso di diritto amministrativo contro una nuova concessione giusta l'art. 99 lett. d OG. Il rilascio di una nuova concessione per l'utilizzazione dell'acqua, la quale potrebbe collidere con la gią esistente concessione per l'utilizzazione della forza idrica, non implica la revoca della concessione esistente, contro la quale il ricorso di diritto amministrativo sarebbe ammissibile in conformitą all'art. 43 LUFI in relazione con l'art. 101 lett. d OG (consid. 2c).
2. Rimedi giuridici per le contestazioni tra il concessionario e i detentori di concessioni anteriori oppure di altri diritti gią esistenti (consid. 2c, cc).
3. Rapporto tra le disposizioni della LF concernenti le concessioni per l'utilizzazione della forza idrica e le disposizioni del diritto cantonale relative a ulteriori concessioni per l'utilizzazione dell'acqua (consid. 2c, dd).
4. Inammissibilitą del ricorso di diritto pubblico per mancato esaurimento delle istanze cantonali, se č possibile proporre un'azione di diritto cantonale (e, eventualmente, in seguito, di diritto federale) in merito alla lesione contestata (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 43 LUFI