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Regesto

Art. 88 OG, art. 8 cpv. 1 lett. c LAV (influenza della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati sulla legittimazione del danneggiato a proporre ricorso di diritto pubblico contro decreti di abbandono in materia penale).
Riassunto dell'attuale prassi e applicazione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) sotto il profilo del diritto intertemporale (consid. 2a-b).
È l'art. 8 cpv. 1 lett. c LAV che consente di stabilire se la legittimazione del danneggiato a proporre ricorso di diritto pubblico contro decreti cantonali di abbandono in materia penale può essere estesa alle questioni concernenti la valutazione delle prove. Questa norma, che costituisce una "lex specialis" per rapporto all'art. 88 OG, presuppone, in particolare, la sussistenza di una situazione di vittima ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV (consid. 2c).
Per esaminare l'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale vaglia liberamente se il danneggiato ha veste di vittima giusta la LAV (consid. 2d).
Art. 2 cpv. 1 LAV (nozione di vittima).
In caso di truffa, la veste di vittima ai sensi della LAV è, di massima, esclusa. In caso di delitti contro la libertà individuale o delitti di estorsione, occorre stabilire se sulla base delle circostanze del caso concreto la gravità dei fatti incriminati giustifica l'ammissione di una lesione diretta nell'integrità psichica o fisica dell'interessato (consid. 2d/aa). In concreto, tenuto conto delle infrazioni perseguite (truffa, coazione, estorsione), non si giustifica di ammettere la veste di vittima del preteso danneggiato (consid. 2d/cc).

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Artikel: Art. 88 OG, art. 2 cpv. 1 LAV