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Regesto

Art. 159 cpv. 1 vCP; art. 71 cpv. 1 LPP; art. 50, art. 57 cpv. 2 e 4, art. 59 cpv. 1 e 3 OPP 2; amministrazione infedele a danno di una fondazione di previdenza del personale, concessione al datore di lavoro di un prestito particolarmente rischioso; danno patrimoniale, intenzione.
La messa in pericolo del patrimonio costituisce un danno patrimoniale qualora, allestendo diligentemente il bilancio, sia necessario rettificare il valore del credito o prevedere delle riserve (consid. 2a). Chi, in qualità di presidente di una fondazione di previdenza del personale, concede un prestito particolarmente rischioso alla ditta datrice di lavoro, danneggia il patrimonio della fondazione (consid. 2c). Se conosce tale rischio o, perlomeno, lo prende in considerazione, egli è punibile per amministrazione infedele (consid. 2d). I crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro devono essere rimunerati con un interesse conforme a quello di mercato (consid. 2e).

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Referenzen

Artikel: art. 71 cpv. 1 LPP, art. 59 cpv. 1 e 3 OPP 2