Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 43 n. 3 cpv. 2 e 3 CP, art. 44 n. 1 cpv. 1 CP; trattamento ambulatorio degli alcolizzati e dei tossicomani, portata del rinvio alla disposizione sulle misure per i delinquenti anormali mentali.
Il rinvio previsto dall'art. 44 n. 1 cpv. 1 terza proposizione CP concerne sia la decisione di ordinare un trattamento ambulatorio (art. 43 n. 2 cpv. 2 CP) che quelle di revocarlo (art. 43 n. 3 cpv. 2 e 3 CP) (consid. 2a).
Ove l'autorità competente per l'esecuzione constati l'insuccesso o l'inefficacia del trattamento ambulatorio, il giudice deve decidere se sia opportuno sostituirlo con una misura analoga o con un'altro trattamento ambulatorio, oppure con un collocamento in una casa di salute o di custodia o con un internamento, o ancora se sia eventualmente appropriato non ordinare nessun'altra misura (consid. 2b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 43 n. 3 cpv. 2 e 3 CP, art. 44 n. 1 cpv. 1 CP, art. 43 n. 2 cpv. 2 CP