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Regesto

Art. 32d, 34 e 36 LPAmb, art. 63, 125 e 133 LM; partecipazione della Confederazione alle spese di risanamento di un sito inquinato dall'esercizio di un poligono di tiro.
Nozione del principio di causalità secondo l'art. 32d LPAmb (consid. 3.1 e 3.2). Circostanze nelle quali l'ente pubblico può essere chiamato ad assumere le spese di risanamento come un privato, quale perturbatore per situazione o per comportamento (consid. 3.3).
Il tiro obbligatorio fuori del servizio è sì imposto dalla Confederazione; l'esecuzione e l'esercizio degli impianti compete tuttavia ai Cantoni, rispettivamente ai Comuni. Anche l'evitare effetti inammissibili sull'ambiente nel quadro della costruzione e dell'esercizio degli impianti costituisce un compito delle autorità cantonali di esecuzione. La Confederazione non è il perturbatore diretto dell'inquinamento da piombo riconducibile all'obbligo di tiro fuori del servizio (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 32d, 34 e 36 LPAmb, art. 63, 125 e 133 LM, art. 32d LPAmb