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Regesto

Art. 34 Cost.; intervento dell'autorità nella campagna che precede la votazione.
Un Cantone può intervenire nella campagna precedente una votazione federale quando ha un interesse diretto e particolare all'esito della stessa. In tal caso, il Cantone è tenuto ad essere oggettivo, ma può anche prendere posizione e non deve esporre tutti gli argomenti a favore o contrari al progetto di legge sottoposto alla votazione (consid. 4).
Il Cantone di Zurigo può prevalersi di un coinvolgimento particolare in relazione con lo scrutinio concernente la legge federale sulle attività informative. Esso appare particolarmente esposto al rischio di atti di terrorismo soprattutto in considerazione delle sue infrastrutture di trasporto molto frequentate e delle manifestazioni di massa affollate. Un organo intercantonale come la Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia della Svizzera orientale non è per contro legittimato ad intervenire in nome dei Cantoni partecipanti, non essendo ravvisabile un coinvolgimento particolare (consid. 5).
Esame del contenuto del comunicato stampa litigioso del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo sotto l'aspetto dell'oggettività (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 34 Cost.