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Regesto a

Art. 147 cpv. 1 CPP; rinuncia al diritto di partecipare all'assunzione delle prove.
La rinuncia dell'imputato al suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove dinanzi al pubblico ministero puņ emanare anche dal suo difensore. Nella misura in cui il difensore presente a un interrogatorio non si oppone all'assenza dell'imputato e non richiede la sua partecipazione, si puņ ammettere che l'imputato abbia rinunciato al suo diritto di partecipare all'assunzione delle prove. In presenza di una valida rinuncia, la censura di violazione del diritto di partecipare all'assunzione delle prove sollevata nell'ambito del procedimento di appello č contraria al principio della buona fede (consid. 3.4).

Regesto b

Art. 6 n. 3 lett. d CEDU, art. 152 cpv. 3 unitamente all'art. 149 cpv. 2 lett. b CPP; confronto indiretto.
Nell'ambito della garanzia del diritto al confronto, occorre soppesare gli interessi della difesa da un lato e quelli della vittima dall'altro. Se un confronto diretto non puņ essere ragionevolmente imposto alla vittima e l'imputato deve abbandonare l'aula durante l'interrogatorio dei testimoni, non č necessario trasmettere l'interrogatorio con mezzi audiovisivi (consid. 5.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 147 cpv. 1 CPP, art. 149 cpv. 2 lett. b CPP