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Regesto

Art. 269 cpv. 1 e 3 LEF.
Una pretesa rivocatoria non è "scoperta" nel senso di questo disposto se gli organi del fallimento ne hanno ignorato l'esistenza solo per una negligenza inescusabile. Oggetto e onere della prova. Compiti rispettivi del giudice e delle autorità di esecuzione. Autorità di cosa giudicata della graduatoria e riconoscimento del diritto scoperto dopo la chiusura del fallimento.

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Referenzen

Artikel: Art. 269 cpv. 1 e 3 LEF