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Regesto

Licenza di condurre estera. Art. 4 DCF del 28 gennaio 1966 concernente i veicoli a motore e i conducenti provenienti dall'estero.
Requisiti formali della decisione con la quale l'amministrazione rifiuta o smette di riconoscere la validità in Svizzera di una licenza di condurre straniera.
Applicazione del diritto svizzero: art. 3 e 7 cpv. 1 CP. Falsità in certificati: art. 252 CP e 97 cpv. 4 LCStr.Ai delitti formali commessi all'estero è applicabile il diritto svizzero, se essi hanno prodotto un risultato in Svizzera; l'applicazione della legge svizzera è tuttavia esclusa quando il delitto formale è un delitto di messa in pericolo astratto, per esempio una falsità in certificati.

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 3 e 7 cpv. 1 CP, art. 252 CP