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Regesto

Art. 52 LAVS: Responsabilità degli eredi.
L'obbligo di risarcire il danno giusta l'art. 52 LAVS risultante dalla responsabilità presunta del de cuius per la sua qualità di organo della persona giuridica fallita passa agli eredi.
In considerazione della responsabilità solidale degli eredi per i debiti della successione, la cassa di compensazione è libera di procedere contro i singoli eredi soltanto per una parte del credito oppure per la sua totalità.
Se la decisione di risarcimento emessa dalla cassa di compensazione e volta a obbligare il de cuius nella sua qualità di ex amministratore unico della società fallita è stata erroneamente indirizzata all'erede recante il medesimo nome e se, in seguito all'opposizione di quest'ultimo, la cassa promuove un'azione contro di lui senza rendere una nuova decisione che lo concerna, si è in presenza di un'inammissibile sostituzione di parte.
Nell'ambito della procedura forfetaria (secondo la regolamentazione AVS in vigore fino al 31 dicembre 2000), facendo difetto i requisiti dell'illiceità e della colpa, non sussiste alcuna responsabilità degli eredi in relazione al conteggio finale emesso dopo il decesso del de cuius.

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Artikel: Art. 52 LAVS