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Regesto

1. Differimento della dichiarazione di fallimento di una società anonima (art. 725 cpv. 4 CO). È concepibile che durante il periodo in cui la dichiarazione di fallimento si trova ad essere differita sia ammessa la presentazione di domande di esecuzione; fintantoché il fallimento sia differito non può tuttavia esser dato loro alcun seguito (consid. 1).
2. Interruzione della prescrizione cambiaria (art. 1070 CO). Perché la prescrizione sia interrotta è sufficiente che sia stata presentata all'ufficio la domanda di esecuzione; non occorre invece che il precetto sia stato notificato (consid. 2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 725 cpv. 4 CO, art. 1070 CO

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