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Regesto

Interdizione in seguito a pena privativa della libertà (art. 371 CC).
In materia d'interdizione vige il principio inquisitorio, secondo cui l'autorità deve esperire d'ufficio le prove necessarie ad appurare la fattispecie. Nel caso dell'art. 371 CC l'autorità, potendosi già valere di una presunzione legale, non è tenuta a promuovere di sua iniziativa un'inchiesta sulla necessità della tutela. Nondimeno, ove giunga a conoscenza di indizi suscettibili di invalidare la presunzione, essa deve verificare i fatti d'ufficio, indipendentemente dalla provenienza delle informazioni o dalle ammissioni della persona soggetta a tutela.

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Referenzen

Artikel: art. 371 CC