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Regesto

Attribuzione di un'indennità per ripetibili ad una parte che non l'ha formalmente richiesta; domanda di revisione fondata sull'art. 136 lett. b OG.
1. È consentito di proporre una domanda di revisione unicamente contro il dispositivo relativo alle spese e ripetibili ove il motivo di revisione invocato si riferisca direttamente alla loro liquidazione (consid. 2).
2. Nella procedura di ricorso, come pure in istanza unica, il Tribunale federale decide d'ufficio sulla questione dell'attribuzione di un'indennità per ripetibili, conformemente all'art. 159 OG. Esso può pertanto accordare tale indennità alla parte vincente che non l'abbia formalmente richiesta (precisazione della giurisprudenza) (consid. 4, 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 136 lett. b OG, art. 159 OG