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Regesto

Art. 277 cpv. 2 CC; azione del figlio maggiorenne tendente al mantenimento per poter concludere la formazione scolastica e per la durata di un secondo tirocinio ad essa successiva.
- La pretesa di mantenimento secondo l'art. 277 cpv. 2 CC è diretta alla realizzazione della formazione professionale. Questa non va intesa in senso restrittivo e non comprende soltanto l'istruzione professionale propriamente detta. Sussiste tuttavia un diritto al mantenimento oltre la maggiore età solo se il piano di formazione sia già stato determinato, almeno nelle sue grandi linee, prima della maggiore età (consid. 4b).
- Non possono essere prese in considerazione capacità e inclinazioni sviluppatesi esclusivamente dopo la maggiore età (consid. 4d).
- Sussiste, in base all'art. 277 cpv. 2 CC, un diritto al mantenimento per una seconda formazione dopo la maggiore età, ove la professione appresa in precedenza non possa più essere esercitata per ragioni di salute? Questione lasciata indecisa, dato che tale pretesa può esistere comunque solo nel quadro di un determinato piano di formazione e presuppone quindi che il nuovo obiettivo professionale sia stato stabilito (consid. 4e).

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Referenzen

Artikel: Art. 277 cpv. 2 CC