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Regesto

Art. 31 Cost., art. 5 n. 3 CEDU, art. 224 cpv. 1 e 2, art. 226 cpv. 1 CPP; principio della celerità, termini della procedura di carcerazione preventiva.
Secondo le citate disposizioni del CPP, dopo l'arresto dell'imputato, il ministero pubblico e il giudice dei provvedimenti coercitivi dispongono ognuno di 48 ore per presentare la domanda di carcerazione preventiva, rispettivamente per pronunciarsi sulla stessa. La carcerazione preventiva non diventa illegale già per il fatto che la domanda è presentata tardivamente dal ministero pubblico, ma soltanto quando il giudice dei provvedimenti coercitivi non ha statuito entro 96 ore. Questi termini legali costituiscono limiti massimi, che nei casi normali non devono essere esauriti (consid. 2 e 3).
Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha notificato la decisione di carcerazione 86 ore dopo l'arresto, ciò che in concreto non è criticabile. Della violazione del termine di 48 ore da parte del ministero pubblico, il tribunale superiore ha già tenuto conto nella decisione impugnata, inserendo il relativo accertamento nel dispositivo e ponendo la totalità delle spese giudiziarie a carico dello Stato nonostante l'esito della procedura (consid. 3.2.2 e 3.2.3).
Il tribunale superiore stesso non ha violato il principio della celerità rinviando la causa al giudice dei provvedimenti coercitivi invece di statuire direttamente (consid. 3.2.4).

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Artikel: Art. 31 Cost., art. 5 n. 3 CEDU, art. 226 cpv. 1 CPP