Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 10 cpv. 1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (CDI-DK, nella versione originale); beneficiario effettivo.
Secondo l'interpretazione commune della Svizzera e della Danimarca, il criterio del "beneficiario effettivo" è implicitamente contenuto nella versione originale dell'art. 10 cpv. 1 CDI-DK (consid. 4).
Va negata la qualità di beneficiario effettivo (e di conseguenza il diritto alla restituzione dell'imposta preventiva svizzera a una banca danese) quando l'istante incassa il dividendo distribuito da una società svizzera, ma deve trasferirlo in esecuzione di un obbligo contrattuale che esisteva già al momento della distribuzione oppure a causa di restrizioni effettive del proprio potere di disposizione. Vi è una restrizione effettiva quando sono adempiute due condizioni cumulative: da un lato esiste un rapporto di dipendenza tra il fatto di ricevere i redditi e l'obbligo di trasferirli; dall'altro l'obbligo di trasferire i redditi dipende proprio dall'esistenza stessa di detti redditi (consid. 5).
Nel caso concreto: obbligo di trasferire in relazione ai cosiddetti "Total Return Swaps" (consid. 6).
Domanda dell'AFC di restituire importi d'imposta preventiva già rimborsati (consid. 8).