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Regesto

Ritiro delle domande di divorzio o di separazione accolte dalla giurisdizione cantonale di ricorso:
1. Il ritiro è possibile fino al momento in cui la sentenza è passata in giudicato.
2. Quand'anche la sentenza cantonale di divorzio o di separazione sia stata prolata a richiesta di entrambe le parti, essa non acquista immediatamente forza di cosa giudicata, ma soltanto in seguito alla comunicazione scritta di cui all'art. 51 lett. d OG e, giusta l'art. 54 cp. 2 OG, dopo la scadenza del termine previsto per il ricorso per riforma o per il ricorso adesivo.
3. Qualora il diritto processuale cantonale (legge o prassi giudiziaria) non autorizzi la giurisdizione cantonale a dichiarare caduca la sentenza da essa prolata per effetto del ritiro successivo dell'azione, tale ritiro può essere effettuato in tempo utile presso l'autorità cantonale a destinazione del Tribunale federale o presso quest'ultimo direttamente.

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Referenzen

Artikel: art. 54 cp