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Regesto

1. In quale misura le iscrizioni nei registri tenuti dall'ufficio di esecuzione (art. 8 LEF e art. 28 e segg. dell'ordinanza n. 1 del 18 dicembre 1891) soggiacciono al reclamo giusta l'art. 17 LEF? (consid. 1 cpv. 1).
2. Le domande d'esecuzione ricevute dall'ufficio devono, di regola, essere iscritte nel registro delle domande e nel registro delle esecuzioni (art. 29 e 30 dell'ordinanza n. 1); questa iscrizione sussiste anche se l'ufficio non può dar corso alla domanda per incompetenza territoriale. Se però l'ufficio, ricevuta la domanda, constata immediatamente la propria incompetenza, esso dovrà semplicemente notare l'operazione nel giornale e rinviare la domanda al creditore (consid. 1 cpv. 2).
3. Bisogna decidere di caso in caso se e in quale misura la persona che chiede ragguagli su iscrizioni apportate nei registri giustifica un interesse sufficiente. Non è ammissibile dare a priori all'ufficio istruzioni generali su questo punto (consid. 2).

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Referenzen

Artikel: art. 8 LEF, art. 17 LEF