Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Ampliamento di una stazione di servizio annessa ad un autosilo con posa di nuovi distributori, LPT, LPA, legge edilizia ticinese del 19 febbraio 1973.
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo per quanto concerne la violazione dell'art. 9 LPA (art. 54) e del ricorso di diritto pubblico per quanto concerne la violazione della LPT (art. 34) e del diritto cantonale (consid. 2).
2. Una stazione di servizio connessa con un autosilo che non può senz'altro esser definito grande non sottostà all'esame dell'impatto ambientale previsto dall'art. 9 LPA, e ciò fintanto almeno che il Consiglio federale non avrà pubblicato la lista degli impianti soggetti a codesto esame, fornendo con l'ordinanza legislativa le necessarie precisazioni (consid. 4a). Gli intendimenti e le finalità della protezione dell'ambiente debbono però esser presi ugualmente in considerazione in virtù della LPT (art. 1 cpv. 2 lett. b, 3 cpv. 3 lett. b LPT) (consid. 4b).
3. Art. 54 e 55 LPA in relazione con l'art. 34 LPT. Proponibilità del ricorso di diritto amministrativo per violazione di tutte le disposizioni sostanziali della LPA? Questione lasciata aperta, la via più stretta del ricorso di diritto pubblico consentendo di giungere ad una soluzione favorevole per il ricorrente (consid. 4c).
4. Impugnabilità dei permessi di costruzione nel diritto ticinese (consid. 5). La forza di cosa giudicata di una licenza edilizia può estendersi soltanto a ciò che il beneficiario ha richiesto e la competente autorità ha accordato: situazione nel caso concreto ove il beneficiario non ha rispettato la licenza ottenuta ed i lavori eseguiti formano un unico complesso con quelli autorizzati in seguito in base ad una licenza non ancora definitiva (consid. 6a).
5. Art. 27 e 36 cpv. 2 LPT, art. 1 cpv. 2 e 11 LPA. Incompatibilità dell'impianto con la funzione preventiva della zona di pianificazione stabilita per il centro cittadino di Chiasso, funzione che costituisce uno dei cardini della pianificazione territoriale e della protezione dell'ambiente (consid. 7b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 34 LPT, Art. 27 e 36 cpv. 2 LPT