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Regesto

Art. 4 Cost., art. 6 n. 1 CEDU.
- Dagli art. 4 Cost. e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore, quando si tratti di lite in materia di prestazioni.
- Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'amministrazione e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore. Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste condizioni severe.

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost., art. 6 n. 1 CEDU