Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Autonomia comunale in materia di protezione contro i rumori.
I comuni friburghesi godono di una certa autonomia in materia di protezione contro i rumori nel quadro delle competenze particolari loro spettanti in virtù della legge cantonale sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni e della legge cantonale sulle strade. Essi sono quindi legittimati ad impugnare un decreto di carattere generale del Consiglio di Stato, fondato sull'ordinanza federale contro l'inquinamento fonico, e a sostenere che il medesimo restringe arbitrariamente e in modo discriminatorio la propria autonomia (consid. 3).
Il diritto cantonale esige in linea di principio una base legale formale per delegare determinati compiti ai comuni; nella fattispecie, è tuttavia sufficiente la forma del decreto di carattere generale: trattasi infatti di compiti di esecuzione, imposti dal diritto federale, che sono strettamente connessi alle competenze già esercitate dai comuni in virtù della legge cantonale sulla pianificazione del territorio e sulle costruzioni e della legge cantonale sulle strade (consid. 4).
Il decreto impugnato corrisponde a un interesse pubblico superiore, che prevale su quello dei comuni a conservare la propria autonomia (consid. 5a-c). L'art. 5 cpv. 2, secondo periodo, viola nondimeno l'autonomia comunale nella misura in cui deroga in modo arbitrario e discriminatorio al sistema di ripartizione delle spese relative alle strade cantonali previsto dall'art. 51 cpv. 3 della legge cantonale sulle strade (consid. 5d).