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Regesto

Art. 84 n. 1 e n. 2 LPCi; art. 63 OPCi; rifiuto di adempiere il servizio di protezione civile, ne bis in idem. Art. 68 n. 2 CP; pena addizionale.
1. Fondamento e portata del principio ne bis in idem (consid. 2).
2. Ove il rifiuto di dar seguito a una convocazione per adempiere il servizio civile sia qualificato come grave e sia stata pronunciata una pena di un mese di detenzione tenendo conto del rifiuto definitivo di adempiere qualsiasi servizio di protezione, e pertanto anche di servizi futuri, una nuova condanna e una nuova pena per rifiuto di dar seguito a una convocazione violano il principio ne bis in idem (consid. 4).
3. Qualora la prima condanna abbia tenuto conto in modo esauriente del rifiuto definitivo di adempiere qualsiasi servizio di protezione civile, devesi rinunciare alla pronunzia di una pena addizionale (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 84 n. 1 e n. 2 LPCi, art. 63 OPCi, Art. 68 n. 2 CP