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Regesto

Art. 44 cpv. 2 lett. a LPAc. Estrazione di ghiaia; protezione delle captazioni.
L'estrazione di ghiaia è ormai vietata nelle zone di protezione delle captazioni delle acque sotterranee, comprese le zone di protezione lontane "S3".
L'art. 44 cpv. 2 lett. a LPAc è direttamente applicabile nell'ambito di tutte le procedure pendenti al momento della sua entrata in vigore, compresa quella del ricorso di diritto amministrativo (consid. 3).
Art. 24 cpv. 1 LPT. Ponderazione degli interessi, coordinazione.
Le autorizzazioni eccezionali chieste per due impianti distinti di cui uno è necessario all'esercizio dell'altro (in casu: costruzione di una pista provvisoria e sfruttamento di una cava di ghiaia) devono essere coordinate in modo tale da permettere un esame globale di tutti gli interessi in gioco (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 44 cpv. 2 lett. a LPAc, Art. 24 cpv. 1 LPT