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Regesto

Obbligo del contribuente di fornire informazioni giusta l'art. 89 cpv. 2 DIFD; relazione tra l'art. 89 cpv. 2 DIFD e l'art. 19 LIP.
Presupposto per l'obbligo d'informare di cui all'art. 89 cpv. 2 DIFD è solo che le informazioni chieste possano essere rilevanti per la tassazione del contribuente. Tale obbligo non si estende a informazioni che non sono suscettibili di essere rilevanti per la tassazione del contribuente, ma esclusivamente per quella dei suoi soci in affari, oppure a informazioni la cui comunicazione implica spese che non possono essere ragionevolmente pretese dal contribuente (conferma della giurisprudenza; consid. 1).
Applicazione di questi principi al caso concreto (consid. 2-4).
La facoltà prevista dall'art. 89 cpv. 2 DIFD di rifiutare informazioni giusta l'art. 19 LIP (opposizione dello stipulante contro la notifica delle prestazioni di assicurazione) non entra in linea di conto fintantoché non sono corrisposte prestazioni di assicurazione (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 89 cpv. 2 DIFD, art. 19 LIP