Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 260 LEF. Cessione di diritti della massa a diversi creditori; litisconsorzio; fissazione e proroga del termine per agire; principio dell'uguaglianza fra creditori.
Non sussistendo per i creditori cessionari alcun obbligo di iniziare la causa, né di condurla fino alla sentenza, vi è litisconsorzio solo fra quei creditori che hanno deciso di far uso della cessione (consid. 3a).
Allorquando vi sono più creditori cessionari, l'amministrazione deve fissare un termine unico per agire; un'eventuale proroga di tale termine deve avvenire a favore di tutti i cessionari e non di uno solo. Tuttavia, non è contrario al principio dell'uguaglianza dei creditori distinguere e trattare in modo diverso i cessionari che hanno chiesto una proroga in tempo utile e quelli che hanno lasciato trascorrere il termine impartito senza reagire, nonostante la formale avvertenza di revoca della cessione in caso di inazione (consid. 3b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 260 LEF